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L’autorità politica e giudiziaria, come solitamente usa procedere in simili circostanze, può e deve preoccuparsi unicamente dell’ordine pubblico; né l’amore e la stima personale del Viceré per il duca d’Andria possono modificare consuetudini e leggi: la vendetta per “l’ingiuria ricevuta”, ritenuta legittima e dovuta, potrebbe ingenerare a catena altra vendetta, non legittima, ma non per questo anch’essa meno dovuta per ragioni di status. Vendette, beninteso, non tanto da parte dei d’Avalos, che hanno oltraggiato l’onore del proprio e dell’altrui casato senza remissione possibile, ma da parte dei Carafa, chiamati in causa dalle leggi del sangue, che accampano ragioni speculari a quelle dell’onore.

Le contraddizioni dei testi, la chiusura rapida dell’istruttoria, la ovvia ed evidente premeditazione del duplice omicidio nel palazzo di casa Gesualdo sono indiscutibili, come lo è il potere di casa Gesualdo che annovera principi, cardinali, e parentele altrettanto potenti con papi, e altri principi e cardinali d’Italia (Borromeo, Colonna, Gonzaga, ecc.). Ma le contraddizioni e il peso del potere sono comunque secondarie rispetto al diritto consuetudinario e positivo dell’epoca, che attribuisce alloffeso il legittimo diritto e dovere di vendicare il toro ricevuto.

Gli estensori della Gran Corte della Vicarìa non possono e non debbono lasciare dubbi di sorta: l’inequivocabile flagranza di reato dei due adulteri. Segue una messinscena – complice Pietro Bardotto, fedele servitore di Carlo – per dimostrare la familiarità della frequentazione di Fabrizio Carafa in casa Gesualdo: un presunto doppione di chiave di cui quest’ultimo sarebbe stato in possesso per entrare indisturbato in casa altrui. E’ il primo degli evidenti sostegni dati dal potere vicereale a casa Gesualdo, ma del tutto irrilevante ai fini della tesi, fondata, che si accampa: la lunghezza del tempo di frequentazione e l’oltraggio ripetuto ai Gesualdo: “Ammaza, ammaza questo infame, et questa bagascia! A casa Gesualdo corna!”, avrebbe detto Carlo, secondo la deposizione di Pietro Marziale (alias Bardotto), guardarobiere di casa da 22 anni, chiamato a testimoniare.

La restante informatione, continuata sei giorni dopo, con l’interrogatorio dei testi, non sarà altro che il corollario verbalizzato di questa tesi, la cosiddetta “pruova specifica” (ossia l’individuzione inequivocabile degli autori e del movente dell’accaduto), che segue alla “pruova generica descrittiva”, ossia all’atto istruttorio di ricognizione degli uccisi raccolto il 17 ottobre. Il primo teste, Laura Albano, serva di camera di Maria d’Avalos da sei anni (due anni prima del suo matrimonio con Carlo), non dovrà che avvalorare la precedente “pruova generica”:

 

E similmente l’altro teste, il guardarobiere Pietro Bardotto, la cui deposizione si configura come mosaico di mezze verità più menzognere delle bugie, volta a rafforzare il movente, salvacondotto del duplice omicidio.

Troppe le incongruenze di orario, di circostanze, il vedere e il non vedere, la presunta partecipazione di Carlo all’omicidio di Maria, quando essa in realtà è già morta, ecc.: l’informatione ha un impianto inquisitorio debolissimo. Ma è questo che doveva realmente interessare i posteri? Che Carlo Gesualdo non abbia mosso un dito, e che tutto sia stato compiuto dai suoi servitori; che la serva di camera di Maria d’Avalos, Laura Scala, possa essere stata fatta allontanare o addirittura fisicamente eliminata, e che su di lei non si avvii ricerca alcuna; che il duplice omicidio sia stato a lungo premeditato, discusso da più menti, suggerito e/o istigato da invidie, gelosie, persone respinte, interessi personali o di gruppo: sono tutti elementi secondari rispetto alle ragioni di vendetta riconosciuti per l’ingiuria subita, e all’altrettanto riconosciuta assoluta sovranità e determinazione nella tragica e consapevole (e consapevole perché tragica) decisione.

Poteva essere del resto la vendetta servita diversamente? Potremmo immaginare noi Carlo Gesualdo, il melancolico principe perennemente debilitato da malattie, mutare registro e passare con disinvoltura dalle note musicali alle armi, per eseguire personalmente un assassinio a cinque voci, per usare una metafora del romanziere contemporaneo Alberto Consiglio? Non sarebbe egli stato travolto e forse ucciso dal forte, oltre che bel cavaliere, Fabrizio Carafa, tanto uso alle armi?

Avrebbe potuto lasciare in vita o impunita la serva che da anni fungeva da complice alla tresca? Se lo pensassimo, dovremmo postulare una cultura laica diffusa del perdono, e per di più differenziata secondo i gruppi sociali, inversamente proporzionale allo status di appartenenza. Ossia, esattamente il contrario della cultura del tempo, fondamentalmente devozionale, propria della Controriforma, che assegna il perdono alla sola divinità e lo relega prevalentemente, se non solo, al destino dell’anima.

Forse alcuni altri elementi della informatione meritano essere sottolineati, gli stessi che, più o meno invariati, compariranno, però senza commento alcuno, nelle postume versioni: una ripetuta descrizione delle ferite, e il compiaciuto racconto delle figure e degli atti della pietas da parte dei familiari accorsi l’indomani mattina per conto degli uccisi. Tanto la prima, solo apparentemente inutile o morbosamente indugiante ad alcune parti intime del corpo dei due adulteri, quanto la seconda, rinviano, nel tempo storico dato, alla sola elaborazione possibile del lutto: il corpo non può essere fonte di piacere, non ha statuto autonomo se non nella relazione legittimamente riconosciuta nel matrimonio-negotio. L’abbandono peccaminoso ai desideri della carne è, di conseguenza, una trasgressione che investe in modo dirompente gli equilibri dell’intero corpo sociale; se una qualche dignità va al corpo riconosciuto, può esserlo nella sola sottrazione alla decomposizione della materia, per portarlo nel grembo accogliente della Chiesa: quando l’offesa e la vendetta sono consumate, ecco allora che la drammatizzazione dà il passo a donne pie e sacerdoti (Maria Gesualdo, zia di Carlo e di Maria, la duchessa di Traietto, e il padre gesuita Carlo Mastrillo), intermediari dei congiunti (la preveggente Maria Carafa, contessa di Ruvo, il priore d’Ungheria, rispettivamente madre e zio di Fabrizio; Sveva Gesualdo, madre di Maria), tutte novelle nottole di Minerva al crepuscolo di una catarsi-catastrofe annunciata e strumenti dell’elaborazione del lutto.

Le prammatiche del tempo sono inequivocabili, il diritto è sempre l’espressione non solo dei rapporti contingenti di forza fra i gruppi sociali e fra i sessi, ma anche del costume e della mentalità più profonda: “Al marito è lecito di uccidere in atto d’adulterio la moglie e l’uomo” (2° comma della prammatica LI, “Alla legge Giulia degli adulteri. E de’ stupri”[1], che contempla l’omicidio per adulterio nel regno di Napoli).

L’adulterio è della sola donna, s’intende, essendo inconcepibile nell’ancien régime quello del maschio. Un dato biografico della vita del principe madrigalista può chiarire ancora meglio la differenza di status e di potere dell’uomo rispetto alla donna: un legato del suo testamento affida a Leonora d’Este, sua seconda moglie, e a sua zia materna, esecutrici testamentarie, il compito di provvedere ad un assegnamento annuo ad un suo figlio naturale (Antonio, di Venosa). Avrebbero potuto mai Leonora o la duchessa di Gravina affidare a Carlo l’esecuzione di un legato di un loro figlio naturale ed illegittimo, pur morto il loro marito?

Chi si aspettasse di trovare nella legislazione dell’ancien règime l’omicidio per adulterio fra i delitti, sbaglierebbe secolo: l’omicidio per adulterio non è un delitto, ma un diritto del quale può avvalersi l’offeso. Di più: un diritto da agire non separatamente, ma congiuntamente contro la moglie adultera e l’uomo interessato: “Ma se [il marito offeso] dimetterà l’adultero e riterrà la moglie, sarà tenuto di lenocinio”, recita il 3° comma della prammatica. La prammatica che contempla la soppressione della vita di due singoli individui, in realtà concerne una relazione delittuosa che sconvolge l’ordine sociale. L’omicidio per adulterio è rubricato dal diritto positivo vigente a fatto privato, anzi, meglio: una pena di morte comminata dall’offeso al di fuori della potestà dello Stato, con la licenza di uccidere che la legge concede anticipatamente, simile a quella di caccia o all’obbligo di eliminare il nemico in tempo di guerra.

Il riferimento alla legge Julia, del diritto romano, non è casuale o residuale: l’omicidio è l’esercizio di una potestà illimitata dell’antico pater familias romano, alla soglia della cui casa profanata lo Stato si arresta. Anzi, meglio: la prammatica del regno di Napoli, della legge Julia propriamente detta, varata durante l’età augustea (probabilmente il 18 a. c. circa) accoglie più il nome che la sostanza normativa, poiché del diritto romano recepisce le istituzioni proprie dell’Età repubblicana e del Basso Impero, che precedono e seguono rispettivamente l’Età imperiale. Il solo elemento comune (che poi resterà sostanzialmente immutato nel costume, sino alle soglie dell’età contemporanea, almeno in Occidente), quale che sia il regime statuale, è che l’infedeltà si riferisca alla sola donna sposata (nupta).

La lex Julia de adulteriis coercendis, pur nello spirito di una morale coercitiva[2], infatti lascia fondamentalmente allo Stato l’intervento diretto alla salvaguardia del buon costume: l’adulterio, crimen publicum, è materia di cui cui si occupa un pretore (praetor), pubblico ufficiale, e l’accusa, sulla scorta dei processi che si svolgono davanti alle questiones perpetuae, è virtualmente aperta a qualsiasi cittadino. E pur contemplando la flagranza di reato, dà poteri diversi e limitati all’esercizio di diritti ritenuti legittimi dal pater familias e dal marito: il pater familias può uccidere entrambi gli adulteri, il marito può, solo in certi casi però, uccidere l’adultero e chiedere il divorzio. Ad ulteriore affermazione del carattere pubblico del reato di adulterio, la lex Julia obbliga il marito a divorziare, se non vuole essere accusato di crimen lenocinii e complicità o favoreggiamento dell’adultero. Quanto alla pena, la lex Julia non contempla la pena di morte, ma la relegazione per l’adultera e il suo complice, e sanzioni patrimoniali (la confisca di metà della dote e di un terzo dei beni parafernali dell’adultera, e la confisca di metà del patrimonio dell’adultero).

Diversamente la precedente Età repubblicana: la punizione dell’infedeltà non è materia che attiene al diritto pubblico; essa è regolata da norme morali e di costume sanzionate nell’ambito della famiglia. E’ il titolare della potestà (manus) sulla donna, il marito o il pater familias, che può esercitare il diritto della vendetta privata o convocare il tribunale domestico (iudicium domesticum). Se di sconfinamento nel diritto pubblico si può parlare, è per la sola questione patrimoniale: in caso di scioglimento del matrimonio, non vi è restituzione della dote conferita dalla donna.

Con il Basso Impero si hanno ulteriori aggravanti, sia rispetto all’Età repubblicana che a quella Augustea, destinate a restare nel Corpus iuris: la pena di morte (potestats gladii) per entrambi gli adulteri e il diritto di accusa riservato solo al marito dell’adultera.

 


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[1] A. Sauri, Codice delle leggi del regno di Napoli di Alessio di Sariis, presso Vincenzo Orsini, Napoli 1796, libro XII, titolo LI, nn. 1-8.

[2] La lex Julia colpisce infatti non solo l’adulterio femminile, ma anche qualsiasi relazione sessuale con donne nubili o vedove di elevata condizione sociale, assimilandola allo stuprum. Di qui l’associazione adulterio-stupro, che poi resterà nella prammatica napoletana (ed in tante altre legislazioni occidentali).


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